nuovo aggiornamento normativa

Shopper: CNA ed Assoecoplast si rivolgono a Bruxelles
Mercoledì 03 Settembre 2014 16:45
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Con l’entrata in vigore delle sanzioni, imbustare i prodotti in un sacchetto per la spesa fuori legge oggi può costare molto caro, fino a 100mila euro, e le speranze che da Bruxelles giunga una moratoria alla messa al bando degli shopper diventano sempre più aleatorie.

Ciò nonostante, CNA Produzione e Assoecoplast, ultimi strenui difensori dei sacchetti in plastica, non si arrendono: “Anche nelle circostanze attuali, non lasceremo nulla di intentato per contrastare gli effetti devastanti di questo provvedimento - si legge in una nota diffusa oggi -. Sul territorio si stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per avviare in materia eventuali azioni risarcitorie e per adire alla giustizia amministrativa ordinaria in caso di comminazione effettiva delle sanzioni”.

Le due associazioni fanno anche sapere di aver depositato nei giorni scorsi alla Commissione Europea “una denuncia per violazione del diritto comunitario con la richiesta di un intervento urgente nei confronti del Governo italiano invitandolo a sospendere le azioni conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento e a ritirare le norme impugnate".

Le sanzioni alla distribuzione anche gratuita di shopper monouso in plastica non biodegradabile e compostabile sono entrate in vigore in agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 116 di conversione in legge del Decreto ”Competitività e Ambiente”. Le multe per i trasgressori partono da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, ma possono salire fino a 100mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti.

Quali sacchetti sono in regola? Secondo il DM 18 marzo 2013 ("Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci"), possono essere commercializzati in Italia (art.2):
"a) sacchi monouso per l’asporto delle merci, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
b.1. con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
b.2. con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
c.1. con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
c.2. con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare.
È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri."

articolo tratto da sito www.polimerica.it